Indennità per perdita di guadagno (IPG) / indennità complementari (CIM)

Indennità per perdita di guadagno (IPG)

L’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno regola la perdita di guadagno per persone che prestano servizio nell’esercito svizzero, nel servizio civile, nella protezione civile o nella Croce Rossa, o che partecipano a corsi di formazione di gioventù e sport. 

Ogni persona che presta servizio riceve un modulo di notifica dall’ufficio competente. Il formulario IPG compilato dev’essere consegnato al datore di lavoro, che a sua volta invia i moduli di notifica alla cassa di compensazione per il calcolo e il versamento dell’indennità per perdita di guadagno. Persone con un’attività lucrativa indipendente o senza un'attività lucrativa, che aderiscono alla PROMEA e che versano il proprio contributo AVS, inviano il modulo di notifica direttamente a noi.

Se la persona prestante servizio riceve un salario durante il servizio o il corso, l’indennità è versata al datore di lavoro. Se il salario non viene pagato durante il servizio, la cassa di compensazione versa l’indennità direttamente alla persona prestante servizio.

L’indennità di base per persone che esercitano un’attività lucrativa ammonta all’80 % del salario medio percepito prima del servizio, più eventuali assegni per i figli. L’indennità complessiva non deve superare il salario medio percepito con l’attività lucrativa prima del servizio, e in ogni caso può raggiungere al massimo CHF 220 o CHF 275 (inclusi gli assegni per 3 figli) al giorno. Le reclute hanno inoltre diritto a un’indennità unica di CHF 69 al giorno.

 

Ulteriori informazioni dettagliate sui presupposti del diritto, sugli assegni per i figli e per l’azienda, nonché sugli assegni per spese di custodia nell’ambito dell’IPG sono ottenibili qui

 

La preghiamo di notare anche l'opuscolo Interruzione tra due servizi d’istruzione: l’essenziale in breve!

 

L’indennità per perdita di guadagno dell’IPG è soggetta all’obbligo di contribuzione dell’AVS/AI/IPG e dell’AD.

 

Il servizio volontario nei pompieri di milizia non è retribuito attraverso l’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.

 

Indennità complementari

La cassa indennità complementari (CIM) completa l’indennità per perdita di guadagno prevista dalla legge per aziende membro dell’AM Suisse. Il finanziamento avviene tramite la PROMEA cassa assegni familiari (vedi dettagli anche qui). Le prestazioni della CIM sono soggette all’obbligo di contribuzione AVS/AI/IPG/AD e LAINF, poiché si tratta di un’assicurazione facoltativa.

 

Per la domanda non è necessaria la compilazione di ulteriori formulari. La prestazione è versata dalla PROMEA cassa di compensazione unitamente all’indennità per perdita di guadagno prevista dalla legge.

Formulari e promemoria

Formulari e promemoria

sul tema.

Formulari e promemoria
Contatti

Ha domande?

Noi siamo volentieri a sua disposizione!

ai contatti