Vecchiaia
Con il raggiungimento dell’età di pensionamento regolamentare, normalmente il processo di risparmio è concluso e la prestazione di vecchiaia è esigibile. Il ricevimento della prestazione di vecchiaia può essere anticipato al massimo all’età di 58 anni. Possibile è però anche la posticipazione fino al compimento del 70esimo anno d’età, se il rapporto di lavoro prosegue e la persona assicurata riceve almeno un salario di attualmente CHF 22 050. Infine vi è pure la possibilità di un passaggio graduale dall’attività lucrativa al pensionamento.
La prestazione di vecchiaia può essere ricevuta sotto forma di rendita vitalizia, liquidazione unica in capitale oppure come combinazione tra le due alternative. Con il ricevimento completo del capitale quale prestazione di vecchiaia si estinguono tutti i diritti nei confronti della PROMEA cassa pensione. Non è necessario inoltrare una richiesta anticipata dell’opzione capitale. Ciò garantisce un’elevata flessibilità alle persone assicurate.
Oltre alle rendite di vecchiaia, la PROMEA cassa pensione versa anche rendite per figli di pensionati. Il diritto alle rendite per figli di pensionati è esigibile per figli che non hanno ancora raggiunto il 18esimo anno d’età, o per figli che sono ancora in formazione al massimo fino al 25esimo anno d’età.
Se opta per una rendita di vecchiaia, può scegliere tra le tre opzioni "senza restituzione con una rendita d'aspettativa per coniugi o partner registrati del 60 % (modello standard)", "senza restituzione con una rendita d'aspettativa per coniugi o partner registrati del 100 %" e “con restituzione”.
Se Lei decide al momento del pensionamento di chiedere una rendita di vecchiaia regolamentare con una rendita d'aspettativa per coniugi o partner registrati del 100 % (standard: 60 % della rendita di vecchiaia), in caso di decesso, l'ammontare della rendita per coniugi o partner registrati rimarrà invariata rispetto alla rendita di vecchiaia. Per il calcolo della rendita di vecchiaia con una rendita d'aspettativa del 100 % per coniugi o partner registrati, il tasso di conversione viene ridotto dell'1 %.
Una rendita di vecchiaia con restituzione è inferiore rispetto alla rendita di vecchiaia senza restituzione, in compenso il capitale di vecchiaia ancora rimanente al momento del decesso viene restituito ai beneficiari aventi diritto, dopo l'eventuale deduzione del capitale di copertura necessario alla copertura delle rendite per superstiti.
Vi preghiamo di considerare che, dal 1° gennaio 2019, agli averi di vecchiaia superiori a CHF 600 000 al momento del pensionamento sarà applicato lo splitting. In caso di un pensionamento ordinario, per il calcolo della rendita di vecchiaia, ai primi CHF 600 000 sarà applicata, come finora, un’aliquota di conversione del 6.8 %, mentre per il calcolo della rendita degli averi di vecchiaia superiori a CHF 600 000, dal 1° gennaio 2019 sarà applicata l’aliquota di conversione tecnicamente corretta del 5.2 %.